Art. 3.
(Lista annuale dell'Automotoclub storico italiano).

      1. I veicoli immatricolati da più di quindici anni sono registrati annualmente

 

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dall'Automotoclub storico italiano, in conformità al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, in un'apposita lista, contenente l'indicazione specifica di ogni veicolo individuato attraverso la rispettiva targa.
      2. I possessori dei veicoli di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica solo in caso di circolazione su strade pubbliche.
      3. I veicoli di cui al comma 1 del presente articolo possono essere conservati in luogo privato, non rientrano tra i veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e sono equiparati a quelli d'epoca e di interesse storico o collezionistico di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge.